La Camera dei Deputati, con 460 voti a favore ed un solo voto contrario, ha approvato definitivamente la Proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.
Tenuto conto che si tratta di una maggioranza che va ben oltre i due terzi dei voti (420) richiesti, la proposta di revisione costituzionale entra immediatamente in esecuzione fin dalla sua pubblicazione.
Infatti, il provvedimento modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione e incide direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela degli animali.
L’Articolo 9 fa parte degli articoli “fondamentali” della Costituzione e conteneva già la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, ma con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali.
Infatti, ora nell’Articolo 9 si legge: «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Invece, la modifica all’articolo 41 stabilisce che la salute e l’ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana.
Ora l’Articolo 41 sancisce che «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
Infine, le modifiche introdotte dal Progetto di legge costituzionale stabiliscono una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali negli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle Provincie del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.